PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al personale militare italiano delle tre Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), inquadrato in «contingenti» o in «missioni», anche multinazionali, operanti in zone d'intervento in territori esteri per conto dell'ONU, della NATO, della Unione europea o di altre analoghe organizzazioni sovranazionali, per attività di interposizione, per il mantenimento o il ristabilimento della pace, o in qualità di osservatori, o per cooperazione e assistenza in area di crisi, sono concessi i benefìci indicati all'articolo 2.
      2. I benefìci di cui all'articolo 2 spettano, altresì, al personale militare isolato impiegato per le stesse finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

      1. Al personale di cui all'articolo 1 è riconosciuto, ai fini pensionistici, un aumento virtuale del servizio prestato in zone d'intervento pari al 75 per cento del periodo effettivamente trascorso in servizio.

Art. 3.

      1. Ai fini della concessione del beneficio di cui all'articolo 2 il periodo minimo di permanenza nelle zone d'intervento deve essere non inferiore a quindici giorni.
      2. Al fine di cui al comma 1 sono validi anche i periodi di viaggio impiegati per il trasferimento dall'Italia alla zona d'intervento e viceversa, dalla zona d'intervento ad analoghe altre zone, nonché il tempo trascorso dal militare di cui all'articolo 1 in licenza a qualsiasi titolo.

 

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Art. 4.

      1. L'attribuzione a un'area di crisi della qualifica di zona d'intervento è stabilita dal Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì stabilita la data in cui l'area di impiego cessa di essere considerata zona d'intervento.

Art. 5.

      1. Gli effetti della presente legge sono retroattivi.
      2. Ha titolo ai benefìci di cui all'articolo 2 il personale militare la cui attività di servizio compiuto ai sensi dell'articolo 1 risulta documentata dal proprio stato di servizio o dalla propria documentazione caratteristica, a condizione che il militare non sia stato ammesso a godere di analoghi benefìci pensionistici ai sensi di altre disposizioni, per il medesimo servizio prestato, per lo stesso periodo o per la stessa zona d'intervento.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le modalità con le quali il personale militare interessato al beneficio di cui all'articolo 2 della presente legge può, per i servizi pregressi, fruire di tale beneficio, avanzando esplicita richiesta, nonché le variazioni matricolari da trascrivere nello stato di servizio di ciascun militare ammesso al beneficio.

Art. 6.

      1. Le modalità e i tempi con cui gli interessati sono tenuti ad effettuare i versamenti all'Istituto nazionale di previdenza

 

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per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), relativamente ai periodi del servizio computati da ammettere a riscatto per effetto della presente legge, sono stabiliti dall'INPDAP con propria deliberazione.